Si informano i connazionali che, in conformità alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000, n.445), così come aggiornato dalla legge n.183 del 12 novembre 2011, non è più necessario dotarsi di un certificato consolare che attesti la condizione di emigrato. Quest’ultima può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, nella quale il connazionale autocertifica:
A – di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE;
oppure
B – di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).