Per i veicoli immatricolati in Italia, esportati definitivamente all’estero a partire dal 1° gennaio 2020, la radiazione dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) non potrà più essere richiesta per il tramite degli Uffici consolari italiani all’estero.
Dal 1° gennaio 2020, con l’entrata in vigore delle modifiche all’art. 103 Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), chi intende esportare definitivamente il veicolo dall’Italia all’estero dovrà preventivamente cancellare il veicolo dal PRA in Italia, a condizione di aver proceduto alla revisione del veicolo, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data in cui si chiede la cancellazione stessa.
Per i veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019, sarà ancora ammessa la possibilità, per il tramite degli Uffici consolari, di richiedere la cancellazione successivamente alla definitiva reimmatricolazione all’estero, allegando copia della carta di circolazione estera rilasciata in data anteriore al 1° gennaio 2020.