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Qualsiasi cittadino che intenda cambiare o modificare il proprio nome e/o cognome deve essere autorizzato dal Prefetto del luogo di residenza o del luogo dove è trascritto il proprio atto di nascita. Le richieste devono rivestire carattere eccezionale, devono essere motivate e documentate.
Se la richiesta sarà ritenuta meritevole di accoglimento, il richiedente (residente in questa Circoscrizione consolare) sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni all’albo consolare dell’Ambasciata il sunto della domanda. Chiunque ritenga di averne interesse può proporre opposizione. Trascorso il termine di trenta giorni senza opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la durata. Il Prefetto accertata la regolarità delle affissioni provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o cognome.
La procedura può essere svolta tramite l’Ambasciata. Per i minorenni l’istanza deve essere presentata da ambedue i genitori.
Documentazione richiesta:
– Istanza (per minorenne cliccare qui) con bollo da 16,00 € (il modulo è comprensivo di dichiarazione sostitutiva di certificazione)
– Eventuale documentazione a corredo dell’istanza
– Fotocopia di un documento d’identità
Se il cambio di nome e/o di cognome è autorizzato, il richiedente dovrà produrre ulteriori marche da bollo da apporre sul decreto emesso.
ATTENZIONE! Le richieste di cambio del cognome materno nel caso di minori il cui padre ha effettuato il riconoscimento successivamente alla nascita non sono di competenza della Prefettura ma, ai sensi dell’art. 262 del Codice Civile, del Giudice Ordinario competente per territorio.