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DIVORZIO
La richiesta di trascrizione del divorzio, corredata della documentazione sottoindicata, può essere presentata personalmente da chiunque ne abbia interesse (ex coniuge e/o figli) al Comune italiano dove è trascritto l’atto di matrimonio.
In alternativa i cittadini italiani residenti in questa circoscrizione consolare e iscritti all’AIRE possono presentare la suddetta richiesta alla Sezione consolare di questa Ambasciata per l’inoltro al Comune competente.
Documentazione da allegare, in originale, per la trascrizione di sentenze di divorzio pronunciate dalle Autorità giurisdizionali finlandesi:
a) Per le sentenze pronunciate prima del 01/03/2001:
- sentenza in originale o copia certificata conforme dal Cancelliere del Tribunale che l’ha pronunciata munita di apostille;
- traduzione integrale della sentenza in lingua italiana effettuata da un traduttore ufficiale munita di apostille;
- istanza di trascrizione di sentenza straniera;
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
b) Per le sentenze pronunciate dal 01/03/2001 AL 31/07/2022:
- Certificato previsto dall’art. 39, Allegato I (Decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento CE N. 2201/2003 del 27 novembre 2003 rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza;
- istanza di trascrizione di sentenza straniera
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
- in caso di sentenza relativa all’affidamento dei figli minori pronunciata dal Tribunale finlandese, presentare anche il Certificato previsto dall’art.39, Allegato II (Decisioni relative alla potestà genitoriale) del regolamento CE N.2201/2003 del 27 novembre 2003 rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza).
c) Per le sentenze pronunciate dopo il 01/08/2022:
- Certificato previsto dall’art. 36, paragrafo 1, lettera a), Allegato II (Certificato concernente le decisioni in materia matrimoniale) del Regolamento UE N. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza;
- istanza di trascrizione di sentenza straniera;
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
- in caso di sentenza relativa all’affidamento dei figli minori pronunciata dal Tribunale finlandese, presentare anche il Certificato previsto dall’art. 36, paragrafo 1, lettera b), Allegato III (Certificato concernente le decisioni in materia di responsabilità genitoriale) del regolamento UE N. 1111/2019 del 25 giugno 2019 rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza).
CAMBIO COGNOME
Qualsiasi cittadino che intenda cambiare o modificare il proprio nome e/o cognome deve essere autorizzato dal Prefetto del luogo di residenza o del luogo dove è trascritto il proprio atto di nascita. Le richieste devono rivestire carattere eccezionale, devono essere motivate e documentate.
Se la richiesta sarà ritenuta meritevole di accoglimento, il richiedente (residente in questa Circoscrizione consolare) sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni all’albo consolare dell’Ambasciata il sunto della domanda. Chiunque ritenga di averne interesse può proporre opposizione. Trascorso il termine di trenta giorni senza opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la durata. Il Prefetto accertata la regolarità delle affissioni provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o cognome.
La procedura può essere svolta tramite l’Ambasciata. Per i minorenni l’istanza deve essere presentata da ambedue i genitori.
Documentazione richiesta:
– Istanza (per minorenne cliccare qui) con bollo da 16,00 € (il modulo è comprensivo di dichiarazione sostitutiva di certificazione)
– Eventuale documentazione a corredo dell’istanza
– Fotocopia di un documento d’identità
Se il cambio di nome e/o di cognome è autorizzato, il richiedente dovrà produrre ulteriori marche da bollo da apporre sul decreto emesso.
ATTENZIONE! Le richieste di cambio del cognome materno nel caso di minori il cui padre ha effettuato il riconoscimento successivamente alla nascita non sono di competenza della Prefettura ma, ai sensi dell’art. 262 del Codice Civile, del Giudice Ordinario competente per territorio.