(***pagina in corso di completamento***)
Trascrizione in Italia di atti di unione civile o di matrimonio costituiti all’estero tra persone dello stesso sesso.
Con la Legge n. 76 del 20.05.2016, entrata in vigore il 05.06.2016 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.144 del 23.07.2016, entrato in vigore il 29.07.2016, è possibile richiedere, per il tramite dell’Ambasciata, al Comune italiano competente, la trascrizione degli atti costituiti all’estero sia di matrimonio che di unione civile tra persone dello stesso sesso.
Pertanto il cittadino italiano che in Finlandia, secondo la legge locale, abbia contratto matrimonio con una persona dello stesso sesso può richiedere la trascrizione di tale atto anche se avvenuti prima dell’entrata in vigore della suddetta Legge n. 76/2016.
I suddetti atti verranno trascritti nell’ordinamento italiano quali “unioni civili” nell’apposito Registro Provvisorio delle Unioni Civili istituito presso ciascun Comune (art. 9, comma 1, DPCM 144/2016). Nei documenti e negli atti in cui è prevista l’indicazione dello stato civile, a richiesta degli interessati, verranno utilizzate le formule di “unito o unita civilmente” (art.7, comma 2, DPCM 144/2016).
Pertanto, per ottenere la trascrizione in Italia dell’atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso conseguito in Finlandia bisognerà presentare/inviare all’Ambasciata i seguenti documenti:
1. Modulo di richiesta di trascrizione, firmato da entrambi gli uniti civilmente;
2. l’atto di matrimonio in originale, corredato dalla traduzione effettuata da un traduttore giurato munita di “Apostille”
4. fotocopia dei passaporti o delle carte d’identità validi per entrambi i componenti dell’unione civile
La documentazione in questione potrà essere consegnata allo sportello consolare negli orari di apertura dell’Ambasciata o spedita per posta all’indirizzo dell’Ambasciata. Qualora uno dei due componenti dell’unione civile non sia cittadino di un Paese UE, si renderà necessaria la sua presenza in Consolato in quanto dovrà apporre la sua firma sull’istanza di trascrizione di fronte ad un dipendente della Sezione consolare.
CONVIVENZE DI FATTO
La convivenza di fatto regolata dalla legge n. 76/2016 ha una natura diversa dalle unioni civili e non modifica lo stato civile delle parti, ma è disciplinata esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento anagrafico.