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Nascita

Mio figlio è nato all’estero. Che cosa devo fare?
FIGLIO MINORENNE (per i figli maggiorenni, vd. infra)
  1. verificare il possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  2. richiedere la trascrizione dell’atto di nascita presso presso il Comune di iscrizione AIRE del genitore direttamente oppure tramite questa Ambasciata

 

  1. RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER FIGLIO MINORE NATO ALL’ESTERO

I criteri per la trasmissione della cittadinanza italiana sono contenuti nella LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91, modificata con decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.

Di seguito si forniscono delle linee guida che illustrano le modalità di riconoscimento della cittadinanza italiana per un figlio minorenne nato all’estero, a seconda dello status del genitore cittadino italiano.

 

A partire dal 28/03/2025 il minore nato all’estero da almeno un genitore di cittadinanza italiana, è cittadino italiano se rientra in uno dei seguenti casi (vd. anche lo schema riepilogativo):

– 1.a) Il genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana (ovverosia non ha e non può avere nessun’altra cittadinanza al di fuori di quella italiana) al momento della nascita/adozione del minore;

– 1.b) Un/a nonno/a possiede al momento della nascita/adozione del minore (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana (ovverosia non ha e non può avere nessun’altra cittadinanza al di fuori di quella italiana);

– 2)  Il genitore ha acquisito la cittadinanza italiana e ha risieduto per almeno due anni continuativi in Italia prima della nascita/adozione del figlio;

– 3)  Il minore non ha e non può avere alcuna altra cittadinanza (ad es. iure sanguinis , oppure iure soli, oppure a seguito di dichiarazione senza possibilità di diniego da parte dell’Autorità straniera competente – nei casi di “cittadinanza a seguito di opzione”).

In alcuni casi limitati, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1-ter del decreto legge n. 36/2025 come convertito in legge, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza (ossia che non rientrano in una delle fattispecie (1a, 1b, 2, 3) sopra elencate), possono acquistare la cittadinanza italiana “per beneficio di legge”.

 

  1. TRASMISSIONE DELL’ATTO DI NASCITA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza del minore nato all’estero, figlio di cittadino italiano che rientri in una delle categorie sopra indicate, occorre richiederne, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 396 del 2000, la trascrizione dell’atto di nascita, seguendo le indicazioni sotto riportate.

Documentazione da consegnare:

  1. Modulo di richiesta di trascrizione dell’atto di nascita, compilato e firmato da entrambi i genitori;
  2. Copia del documento di identità in corso di validità (passaporto o carta di identità) di entrambi i genitori nelle pagine dove è apposta la fotografia e la firma del titolare;
  3. Certificato di nascita del minore (syntymätodistus, esempio), in originale cartaceo con l’allegato modulo standard multilingue (Reg (UE) 1191/2016), rilasciato dalle Autorità finlandesi di Stato civile (Digi-ja väestötietovirasto – DVV). Questo certificato non necessita di traduzione né di Apostille (ATTENZIONE! È necessario ordinare il certificato cartaceo in finlandese con traduzione in italiano selezionando Todistus ja EU-käännöslomake/monikielinen vakiolomake, a uso estero (Italia), recante timbro e firma del funzionario – la versione elettronica non è idonea per la trascrizione all’estero).
  • 3.a Nel caso di minore nato in uno Stato diverso dalla Finlandia: atto di nascita in originale o in copia conforme all’originale (non fotocopia) rilasciato dalle autorità dello Stato di nascita, debitamente legalizzato e tradotto. Anche la traduzione deve essere legalizzata. Ad ogni buon conto, si consiglia di consultare la sezione “nascita” del sito web dell’Ambasciata italiana/Consolato presente nel Paese di nascita del minore per verificare la lista della documentazione da presentare.

 

  • Nel caso di bambini nati al di fuori del matrimonio, consegnare anche:
  1. Copia conforme all’originale dell’atto di riconoscimento di genitorialità/paternità (vanhemmuuden/isyyden tunnustamisasiakirja) registrato presso il Digi-ja väestötietovirasto DVV, es. specimen 1specimen 2;
  • 1.a Se il minore è nato in un Paese diverso dalla Finlandia è necessario consegnare anche il riconoscimento di paternità rilasciato dalle autorità del Paese di nascita. Per le caratteristiche del documento, sua legalizzazione e traduzione consultare la sezione “nascita” del sito web dell’Ambasciata italiana/Consolato presente nel Paese di nascita del minore.

2. Traduzione dell’atto di riconoscimento di genitorialità/paternità in lingua italiana, effettuata da un traduttore autorizzato;

3. Decisione di accertamento di genitorialità/paternità (päätös vanhemmuuden/isyyden vahvistamisesta) registrato presso il Digi-ja väestötietovirasto DVV, in fotocopia o scansione.

 

  • Se il genitore italiano ha acquisito la cittadinanza italiana (es. per residenza/naturalizzazione/beneficio di legge), consegnare il Certificato storico di residenza rilasciato da ciascun Comune di residenza

 

N.B. Nel caso in cui il figlio sia nato in regime di matrimonio, è necessario che il matrimonio avvenuto all’estero sia prima trascritto in Italia. Per le indicazioni sul matrimonio vedere qui.

Laddove la documentazione agli atti della PA oppure prodotta dal richiedente non sia discriminante, questo Ufficio si riserva di richiedere agli interessati documentazione integrativa (es. certificato negativo di cittadinanza, attestazioni di rinuncia ad altra cittadinanza, attestazione di non iscrizione alle liste elettorali, ecc).

Non sono sufficienti mere dichiarazioni di parte.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta di trascrizione con la relativa documentazione cartacea in originale può essere inviata via posta (si consiglia spedizione tracciabile) al seguente indirizzo:
Ambasciata d’Italia Helsinki / Sezione consolare
Itäinen Puistotie 4 A
00140 Helsinki.

In alternativa è possibile consegnarla di persona prenotando un appuntamento tramite il portale Prenot@mi, servizio “stato civile”. Le istruzioni sulle modalità di accesso e prenotazione del portale Prenot@mi sono consultabili qui.

La richiesta di trascrizione dell’atto di nascita può essere presentata anche direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000). In questo caso, se il minore è residente in Finlandia, i genitori ne dovranno richiedere l’iscrizione all’AIRE.

Mio figlio è nato all’estero. Che cosa devo fare?

FIGLIO MAGGIORENNE

Nel caso in cui la trascrizione dell’atto di nascita di un figlio non sia richiesta dai genitori durante la sua minore età, l’interessato potrà, ove ne ricorrano i presupposti, chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana seguendo le procedure descritte nella pagina dedicata alla Cittadinanza iure sanguinis.