Patente di guida
Se vi recate in Finlandia per brevi periodi potete circolare utilizzando la patente di guida italiana in quanto, in base alla Direttiva comunitaria 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, gli Stati membri dell’UE e quelli aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) riconoscono le patenti di guida rilasciate dalle rispettive Autorità.
Se invece stabilite la vostra residenza in Finlandia potete:
-convertire (è una facoltà, non un obbligo) la patente di guida italiana in una equipollente patente finlandese;
-conservare la patente originaria senza fare alcunché. In quest’ultimo caso si potrebbero però verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione del documento, essendo necessario richiedere notizie allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente.
Sia per richiedere la conversione (che consiste nel rilascio di una nuova patente) che il riconoscimento la patente deve essere in corso di validità.
È possibile rinnovare la propria patente italiana rivolgendosi esclusivamente alle Autorità locali (v. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 30 del 21 maggio 1999).
Radiazione dal PRA
Secondo quanto stabilito dal novellato art. 103 del Codice della Strada, dal 1 gennaio 2020 per esportare definitivamente un veicolo all’estero si dovrà prima richiedere la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potrà circolare per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.
Pertanto per richiedere la cancellazione dal PRA di veicoli esportati a partire dal 1 gennaio 2020 i cittadini italiani non potranno più rivolgersi agli Uffici consolari presenti nel Paese in cui esportano definitivamente il veicolo.
Le richieste di radiazione di veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019 e reimmatricolati nel 2020 continuano invece ad essere accettate dagli Uffici consolari secondo la normativa vigente fino al 31 marzo 2021 a condizione che i veicoli siano stati reimmatricolati con targa estera al momento della richiesta di radiazione. A tal fine il richiedente dovrà allegare a dimostrazione dei suddetti requisiti la copia della carta di circolazione estera e qualsiasi documentazione che, direttamente o indirettamente, dia prova dell’avvenuta esportazione all’estero del veicolo entro il 31/12/2019.